Lo Statuto della nostra Associazione
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – ACISJF
PROTEZIONE DELLA GIOVANE – ASSOCIAZIONE DI VERONA
TITOLO I
ENUNCIAZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – FINALITA’- COMPITI
ART.1 – Enunciazione L’“ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – ACISJF – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – ASSOCIAZIONE DI VERONA - OdV” è un Ente del Terzo Settore (ETS) costituito nella forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (ODV) ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3/8/2017 n. 117, successivamente integrato con D.Lgs. 105/2018, in prosieguo CTS). E’ una associazione di fedeli laici, regolata dal presente Statuto e dalle norme di legge. Ha la forma giuridica di associazione riconosciuta dalla data del 20.03.2014 con il n. 743. Non ha scopo di lucro e si propone di favorire, con spirito cristiano, l’integrale realizzazione delle giovani lontane dal proprio ambiente, senza alcuna distinzione o discriminazione. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto. Aderisce alla “ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE FEDERAZIONE NAZIONALE” con sede a Roma, di cui è socia e di cui condivide pienamente i principi ispiratori e le finalità; ha piena autonomia giuridica, gestionale, amministrativa, finanziaria, patrimoniale, organizzativa, economica, programmatica ed operativa, nell’ambito dell’indirizzo generale dato dall’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE e nel rispetto del suo Statuto.
ART.2 – Denominazione La denominazione è: “ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – ACISJF – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – ASSOCIAZIONE DI VERONA – OdV” da utilizzarsi anche in forma abbreviata come “ACISJF- PROTEZIONE DELLA GIOVANE ASSOCIAZIONE DI VERONA – OdV”.
ART.3 – Sede L’ACISJF Protezione della Giovane associazione di Verona OdV ha sede in Verona in Via Pigna n.7. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART.4 – Durata La durata della ACISJF Protezione della Giovane Associazione di Verona OdV, ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ART.5 – Finalità L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Coerentemente con le finalità della Federazione Nazionale, l’Associazione si propone di:
• favorire l’integrale realizzazione, senza distinzione di nazionalità, religione e appartenenza sociale, delle giovani donne lontane dal proprio ambiente, affinché possano raggiungere il pieno sviluppo della propria persona;
• perseguire il bene comune;
• elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione e l’inclusione in particolare delle donne;
• valorizzare il potenziale di crescita delle giovani donne e quello di solidarietà sociale.
ART.6 – Attività Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività degli associati e dei volontari sono, con richiamo alle pertinenti lettere di cui all’art. 5 n. 1 del CTS, le seguenti:
• a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
• d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
• k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
• l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
• q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
• r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei mi- 2 granti;
• u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
• w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: a) promuovere e realizzare in proprio tutti quei servizi sociali che si ritengono utili ed opportuni per la realizzazione dei fini istituzionali diretti al sostegno di donne comunque svantaggiate, tra cui la gestione di case di accoglienza, segretariati sociali, mense, servizi in stazioni ferroviarie, marittime, di autolinee e/o in aeroporti; b) mettere a disposizione e scambiare con le altre Associazioni locali l'esperienza maturata, fornendo indicazioni e suggerimenti concreti; c) promuovere, finanziare e realizzare iniziative informative, formative, educative e culturali; d) promuovere studi e ricerche su argomenti inerenti gli scopi dell'Associazione, anche in collaborazione e/o convenzione con istituzioni pubbliche o private; e) organizzare conferenze, seminari e incontri di approfondimento; f) promuovere, realizzare e finanziare iniziative di carattere editoriale, divulgativo e culturale, in ogni possibile forma e con ogni mezzo di comunicazione sociale; g) svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini statutari anche se non specificatamente menzionata, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta 3 fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
TITOLO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ASSOCIAZIONE
ART.7 – Associati - Ammissione – Diritti e doveri– Perdita della qualifica Sono associati dell’associazione le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità di cui all’art. 5 del presente statuto e che mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Le persone fisiche dovranno presentare domanda di iscrizione che dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. La mancata ammissione alla qualifica di associato dovrà essere motivata da parte del Consiglio Direttivo entro trenta giorni e comunicata al richiedente a mezzo e-mail o fax o lettera raccomandata, anche a mano. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di: • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento; • votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31; • denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.; Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di: • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile. L’associato svolge la propria attività volontaria verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al- 4 tro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione. All’associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. La qualità di associato si perde: a) per morte; b) per morosità nel pagamento della quota associativa, dopo adeguato avviso e tempo utile per pagamento in mora; c) dietro presentazione di dimissioni scritte; d) per esclusione. Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. La perdita di qualità di associato nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene comunicata allo stesso. In caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La comunicazione dell'esclusione deve essere data all’associato escluso a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o e-mail entro 8 giorni dalla delibera. Contro il provvedimento di esclusione l’associato escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
ART. 8 - Volontari L'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari così come definiti dal secondo comma dell'art. 17 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.
TITOLO III
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
ART.9 – Organi Sono organi dell’organizzazione: • Assemblea degli Associati • Consiglio Direttivo 5 • Presidente • Organo di Controllo (se nominato) • Organo di Revisione (se nominato). Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART.10 – Assemblea degli Associati L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati. Alle assemblee ha diritto di partecipare, con diritto di intervento e senza diritto di voto, anche a mezzo di un suo delegato, il Presidente di ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE. Sono invitati ad assistere all’Assemblea, se nominati, i membri dell’organo di controllo, con diritto di intervento ma non di voto, salvo che ne abbiano diritto per altro titolo, E’ invitato ad assistere all’Assemblea con diritto di intervento e non di voto l’Assistente Ecclesiastico. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto; e comunque in Veneto. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta), spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. Per le Assemblee elettive e per le straordinarie la data deve essere concordata con il Presidente Nazionale. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora e l’elenco delle materie all’ordine del giorno. L’avviso può contenere anche il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.
ART.11 – Assemblea ordinaria degli Associati
1) L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita dell'associazione che non siano di competenza dell'assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal presente Statuto; in particolare: - approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività presentato dal Consiglio Direttivo; - elegge tra gli associati i membri del Consiglio Direttivo 6 composto da tre a sette membri, previa determinazione del loro numero, e delibera sulla loro revoca; - nomina, se obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno l'organo di controllo e/o il Revisore legale; - approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio di previsione; - approva l'eventuale regolamento assembleare o di altra natura proposto dal Consiglio Direttivo; - delibera sull'eventuale destinazione dell'avanzo di gestione nel rispetto della legge e dello Statuto; - determina l'ammontare delle quote annue associative, le modalità di versamento ed il limite dei rimborsi; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulla esclusione degli associati; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; - delibera su ogni altro argomento che il Consiglio di Gestione intendesse sottoporre.
2) L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
3) L'assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di Giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e delle linee programmatiche dell'Associazione. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria può essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati, che siano in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e che ne propongano anche l'ordine del giorno; in tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo, che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore ai trenta giorni dal ricevimento della richiesta
ART.12 – Assemblea straordinaria degli Associati
1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: - Approvazione e modificazione dello Statuto dell’Associazione; - Scioglimento dell’Associazione e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dal presente Statuto.
2. Salvo che per l’oggetto delle materie dell’ordine del giorno, e per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l’Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti Artt. 10 e 11 e da regolamento se approvato.
3. L’Assemblea straordinaria avente ad oggetto l’approvazione o la modificazione dello statuto è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e le delibere sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
4.Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione qualora sia presente il 75 % (settantacinque per cento) degli aventi diritto al voto e le delibere saranno assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5.Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto dovranno essere inviate entro 30 giorni all’ ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, per il parere di competenza della stessa. L’intervento dell’Assemblea è consentito mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. ART.13 – Il Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2) Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri, sempre in numero dispari, eletti dall’Assemblea ordinaria tra gli associati, previa determinazione del numero da parte dell’Assemblea, all’atto della nomina, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.
3) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: a) delibera in merito all'ammissione di nuovi associati, al loro recesso e/o esclusione e alle altre ipotesi di perdita della qualità di socio; b) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea e cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea ordinaria e straordinaria; c) redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; d) svolge tutte le altre attività necessarie e le funzioni della gestione sociale; individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; e) si riunisce almeno tre volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri; f) elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione; g) elegge tra i suoi membri uno o due Vice-Presidenti; h) elegge tra i suoi membri, e su indicazione del Presidente, il Segretario; i) elegge tra i suoi membri, e su indicazione del Presidente, il Tesoriere; l) nomina i delegati che partecipano alle Assemblee ordinarie e Straordinarie della ACISJF – FEDERAZIONE NAZIONALE; m) promuove la realizzazione delle finalità delle attività dell'Associazione previste dal presente Statuto e delibera tutti gli opportuni provvedimenti; n) propone, entro il mese di novembre di ciascun anno, la quota annuale che i soci dovranno versare alla Associazione, tenuto conto della quota da versare alla ACISJF-FEDERAZIONE NAZIONALE; o) provvede alla convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione a mezzo del suo Presidente; p) predispone eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea Straordinaria; q) predispone l'eventuale bozza di regolamento ed eventuali sue modifiche da sottoporre all'approvazione assembleare; r) predispone il bilancio consuntivo annuale della Associazione sottopostogli dal Tesoriere e che dovrà poi formare oggetto di delibera dell'Assemblea ordinaria, unitamente ad una relazione del Tesoriere e dell'Organo di controllo, se nominato; s) potrà affidare a propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività dell'associazione, tenendone informati il Presidente ed il Consiglio Direttivo; t) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; u) è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
4) il Consiglio Direttivo è convocato con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni dal Presidente con le stesse modalità indicate per la convocazione dell'Assemblea.
5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età.
6) Delle delibere assunte viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede.
7) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei partecipanti. e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8) Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere, così come può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario ed al Tesorie- 9 re, nelle materie di specifica competenza.
9) L'Assistente Ecclesiastico può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento ma non di voto. 10) L'organo di controllo ed il Revisore legale, se nominati, partecipano alle riunioni con le medesime modalità di convocazione dei membri del Consiglio Direttivo; i relativi membri hanno diritto di intervento, ma non di voto. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. E’ consentito che le adunanze del Consiglio possano svolgersi anche in video conferenza e/o in audio conferenza purchè sia possibile verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota.
ART.14 – Il Presidente Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spetta la rappresentanza legale dell’Associazione in ogni tipo e sede di giudizio, nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto dell’Associazione nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l’assenza o l’impedimento del Presidente o la sua delega. Il Presidente convoca e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie e il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha mandato di duratura triennale e può essere rieletto, fino a un massimo di tre mandati consecutivi.
ART.15 – Il Vice Presidente In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente Il Vice Presidente ha mandato di durata triennale e può essere rieletto, fino a un massimo di tre mandati.
ART.16 – Il Segretario Il Segretario, collabora con il Presidente per l’applicazione dello Statuto, per l’organizzazione e il buon funzionamento dell’Associazione, sovrintende alla gestione ordinaria dell’ufficio di segreteria; assiste il Presidente; verbalizza le riunioni dell’Assemblea ordinaria, e del Consiglio Direttivo. Le assemblee straordinarie relative all'approvazione di modifiche statutarie e allo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'associazione dovranno essere fatte per atto pubblico alla presenza di un notaio. Il Segretario ha mandato di durata triennale e può essere rieletto fino a un massimo di tre mandati.
ART.17 – Il Tesoriere 10 Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità dell’Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa. Il Tesoriere predispone il bilancio annuale consuntivo dell’Associazione che, accompagnato da una propria relazione, sottopone al Consiglio Direttivo per l’approvazione e per la successiva presentazione all’Assemblea Ordinaria. Il Tesoriere ha mandato di durata triennale e può essere rieletto fino a un massimo di tre mandati.
ART.18 – Organo di Controllo e Revisore dei Conti L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17. L’Organo di Controllo: • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Revisore dei Conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 dall’Assemblea ordinaria per un triennio e può essere rinominato; deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART.19 - L’Assistente Ecclesiastico L’Associazione ha un Assistente Ecclesiastico nominato dalla Autorità Ecclesiastica competente, per la durata di tre anni, con l’incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in collaborazione con l’Assistente Ecclesiastico dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE.
TITOLO IV
ESERCIZIO FINANZIARIO – PATRIMONIO – ENTRATE
ART.20 – Esercizio Finanziario- Bilancio – Bilancio Sociale L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART.21 – Costituzione del Patrimonio – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio 11 I beni dell’Associazione sono costituiti da :
a) fondo di dotazione iniziale destinato a costituire il fondo patrimoniale di garanzia;
b) beni immobili e mobili e valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Associazione a titolo di patrimonio disponibile o indisponibile;
c) dalle eccedenze attive del bilancio consuntivo annuale, se destinate a patrimonio disponibile in sede di approvazione del bilancio stesso, o per successiva destinazione come meglio infra indicato. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto proventi, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART.22 – Risorse economiche Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da: • quote associative; • contributi pubblici e privati; • donazioni e lasciti testamentari; • rendite patrimoniali; • attività di raccolta fondi; • rimborsi da convenzioni; • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017; • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
TITOLO V
NORME FINALI
ART.23 – Gratuità delle Cariche Sociali e prestazioni degli associati. Tutte le cariche dell’Associazione sono prestate a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura; può essere riconosciuto ai volontari il rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'attività prestata in favore dell'associazione. L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Tutti i volontari dovranno essere coperti da idonea assicurazione. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017. ART.24 – Libri Sociali L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri socia12 li:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data della richiesta. ART.25 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità di cui all’art.12 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali residue ad altri enti del terzo settore, operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017. ART.26 – Rinvio Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione a partire dall'iscrizione al Registro stesso; A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
FIRMATO: Luisa CENI - Notaio Maria Teresa BATTISTA - Sigillo